E' nullo l'accordo tra i coniugi, raggiunto in sede di separazione, per il versamento di un cospicuo assegno una tantum che abbia la funzione di tacitare le pretese sia della separazione sia del successivo divorzio. Detta possibilità è riconosciuta dal nostro ordinamento soltanto nell'ambito del giudizio di divorzio e non prima. Cass. sent. 2224 del 30/1/2017