Per la Corte di Cassazione, contrasta con l'art. 79 L. 392/1978 ed è perciò nulla ogni pattuizione che attribuisca al locatore maggiori vantaggi rispetto a quelli previsti da norme inderogabili, sicchè non è valido onerare l'inquilino della completa imbiancatura dei locali a fine contratto, in quanto in tal modo si porrebbe a suo carico, di fatto, una spesa di ordinaria manutenzione (sent. n. 29329/2019)