Anche se il minore trascorre un ampio periodo di tempo (caso classico: il mese di ferie estive col padre) col genitore non collocatario, quest'ultimo è comunque tenuto a versare regolarmente il contributo mensile di mantenimento all'altro genitore. Il Tribunale di Milano chiarisce un equivoco di fondo: il contributo per il figlio è determinato a forfait per l'intero anno, e trattandosi di somma spesso rilevante si usa suddividerla in rate mensili, onde agevolare il genitore obbligato al versamento. Ecco perchè non rileva il fatto che magari il minore trascorra un intero mese con quest'ultimo: il contributo deve essere versato comunque (sentenza Tribunale di Milano 1/7/2015, che richiama la sent. Cass. n. 18869/2014)

Condannati il Comune di Milano e A.T.M. in base alla L. 67/2006 per discriminazione indiretta, a risarcire con 2.000,00 euro ciascuno un disabile che in ripetuti episodi aveva incontrato oggettive difficoltà nella fruizione dei mezzi pubblici (sia quelli di superficie, sia la linea metropolitana). (Ordinanza art. 702ter del Tribunale di Milano 20/11/2014)

Riconosciuto il diritto del datore di lavoro a tutelarsi dai comportamenti scorretti del lavoratore, quali ad esempio l'abitudine di chattare su Facebook durante l'orario di lavoro. Licenziamento dichiarato legittimo per la raggiunta prova della violazione, fornita attraverso la creazione di un falso profilo femminile con il quale il lavoratore risultava interagire in orario lavorativo (Cass. sent. n. 10955/2015).

Polizze assicurative: la clausola arbitrale che obbliga a una perizia contrattuale per valutare i danni è abusiva e inefficace, salvo preveda procedura gratuita, in tempi rapidi, con decisione unanime

(Cass. sent. n. 7193 del 10/4/2015)

Infortunio sul lavoro: responsabile l'azienda che aveva fatto svolgere in italiano la formazione per la sicurezza a un dipendente di nazionalità straniera

(sent. Cass. n. 14159 dell'8/4/2015)

Bambina cade sulle scale all'uscita da scuola, spinta da un compagno. Trattandosi di scala esterna, l'Istituto non è responsabile: i suoi obblighi di sorveglianza si limitano all'interno della struttura

(sent. Cass. n. 3081/2015)