Attenti alla (vostra) PEC! Diventa indispensabile, con il D.L. 90/2014, consultarla quotidianamente, posto che l'art. 46 prevede che "la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo PEC".

Scoprire con ritardo di aver ricevuto via PEC un'ingiunzione di pagamento, o un'istanza di fallimento, ecc. può significare il veder compromesse le proprie possibilità di difesa. Integrate quindi la PEC (per aziende e professionisti soggetti alla comunicazione obbligatoria) nel vostro client di posta!

E' valido e vincolante il cosiddetto "contratto preliminare di preliminare", tanto diffuso per le compravendite immobiliari, quando emerga che le parti avevano interesse a una formazione progressiva del contratto (Cass. Sez.Unite n.4628 del 6/3/2015)