Se il coniuge divorziato, beneficiario di assegno divorzile, instaura una nuova famiglia anche di fatto, fa venire meno definitivamente i presupposti per la riconoscibilità dell'assegno, e non rileva la cessazione del nuovo rapporto sentimentale ai fini di una reviviscenza dell'obbligo a carico dell'ex coniuge obbligato (ord. Cass. 13/12/2016 n. 25528)