La donazione di denaro o strumenti finanziari, effettuata con bonifico o giroconto titoli, rappresenta una liberalità diretta ed è perciò nulla per mancanza del requisito di forma dell'atto pubblico, salvo il caso in cui ricorra l'ipotesi del suo "modico valore" (Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, sent. 18725/2017)