La pubblicazione su un social network di fotografie del figlio minore da parte di un genitore, in caso di opposizione dell'altro, rappresenta violazione dell'art. 10 codice civile, degli artt. 4, 7, 8 e 145 del Codice Privacy e degli artt. 1 e 16 Convenzione New York 1989, sicchè il Tribunale, su richiesta del genitore interessato, può vietarla ed ordinare la rimozione delle immagini già postate (Trib. Mantova, sentenza 19/9/2017)