L'aver pattuito in contratto un termine di durata con il professionista (nella specie, un medico chirurgo impegnatosi per due anni a fornire ad un paziente affetto da rara patologia le proprie attività di anamnesi, diagnosi, consulenza, assistenza ecc.) non impedisce il libero recesso del cliente dai patti, salvo che emerga dagli accordi che si sia voluta escludere la facoltà di recesso ad nutum garantitagli dall'art. 2237 codice civile. Cassazione civile Sentenza n. 469/2016.